Written by 21:53 La Burocrazia spiegata a tutti

La Burocrazia e la Costituzione 3

Articolo 5 della Costituzione stabilisce i principi sui quali si basa l’autonomia di enti territoriali e culturali, Autonomia e Decentramento.

frecce tricolori

Altri due precedenti articoli parlano del rapporto tra Burocrazia e Costituzione e di cosa questo implica per l’organizzazione della Pubblica Amministrazione. Parte 1 Legalità e Buon andamento, parte 2 Sussidiarietà, Differenziazione, Adeguatezza.

Autonomie locali e Decentramento

Articolo 5 della Costituzione sancisce l‘indivisibilità e l’unità giuridico economica del Paese e di conseguenza assegna i principali poteri alla Stato Centrale.

Riconosce però il valore dell’autonomia ed autogoverno delle tematiche locali da parte degli Enti pubblici amministrativi di natura territoriale (Regioni e Comuni).

Il diritto all’autonomia è inteso come “darsi ordinamenti autonomi”, tale diritto in Art 5 è riconosciuto anche a Università ed Accademie

Per poter parlare di “Autonomia compiuta” è necessario che siano presenti contemporaneamente tre fattori:

  1. autogoverno, scelta dei propri rappresentanti da parte della realtà locale
  2. funzioni proprie, cioè capacità dell’ente locale di mettere in pratica quelle potestà amministrative che gli spettano.
  3. autonomia normativa da parte dell’ente locale sulle funzioni amministrative che gli sono assegnate.

 

La Costituzione oltre a definirne gli spazi, pone vincoli invalicabili per le autonomie:  l’impossibilità di rottura dell’unità territoriale statale.

 

Altro vincolo è il divieto di produrre, a seguito delle proprie scelte autonome,  trattamenti disformi tra i cittadini (es tra diverse regioni).

 

Il soggetto titolare di Autonomia non può disciplinare gli elementi fondanti dello Stato (diritto civile, penale, organizzazione della giustizia).

Roma
S.Angelo Lodigiano
Castel Sant'Angelo a Roma e.. Sant'Angelo Lodigiano LO, centralismo e autonomia

 

Il vantaggio che i cittadini attendono dall’applicazione dell’autonomia territoriale è quello di una risposta più efficace alle esigenze particolari del territorio, non già normate centralmente.

 

Una serie di provvedimenti legislativi nazionali  sono attivi a tutela dell’indipendenza della normativa degli Enti locali. Quando la regolamentazione locale è “correttamente formata”, gode di  “protezione” dall’indebita ingerenza dell’Ente di livello superiore

Il lungo cammino verso l'Autonomia

Nella storia del rapporto tra Burocrazia e Costituzione è scritto anche il capitolo che illustra il cammino resosi necessario per ottenere l’Autonomia  compiuta. Un cammino che in Italia fu lungo e pesante.

La Costituzione di per sè, nei suoi contenuti,  garantiva fin dai suoi albori la possibilità di Autonomia territoriale. Purtroppo però fin dalla nascita della Repubblica l’organizzazione degli Enti e la distribuzione dei poteri fu basata su un rigido centralismo che nei fatti bloccava le autonomie.

Questo determinò che per decenni l’Autonomia locale fu solo una parte di Costituzione inapplicata.

Si può tranquillamente sostenere che la componente dell’Autonomia più negata fu rappresentata dall’autonomia normativa. 

 

Un lungo cammino e..
un grande balzo

Il grande balzo nell’autonomia compiuta avvenne solo nel nel 2001 con la cosiddetta  “riforma del titolo 5” (Legge costituzionale 3/2001). Alle autonomie fu effettivamente delegata l’autonomia normativa e le corrispondenti funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà.

La  riforma del 2001 oltre che cambiare l’assetto della Repubblica introdusse anche il concetto di garantire i “livelli essenziali delle prestazioni dei diritti sociali e civili” per tutto il territorio, questione ancora non certo completamente risolta.

Dal 2001 gli Enti territoriali  furono liberi di sperimentare le “loro ricette” politiche e organizzative, create secondo le caratteristiche dei loro territori.

Spesso si critica l’autonomia imputandogli di causare alla lunga effetti  di discriminazione tra cittadini (zone in serie A e in serie B). Prendendo atto di alcuni deleteri ma tangibili risultati prodotti a seguito di tutti quegli anni di centralismo statale è però impossibile aderire a tali tesi. Si pensi per esempio alla costante differenziazione del tenore di vita tra nord e sud del paese avvenuto prima delle autonomie, per comprendere.  Come tutti gli strumenti primo è importante disporne, poi il loro effetto è legato solo al saperli usare al meglio.

Il Federalismo fiscale

Altra tappa importante collegata al rapporto tra Burocrazia e Costituzione fu quella impropriamente detta applicazione del federalismo fiscale, le cui basi furono comunque poste con la stessa riforma del titolo 5°. Accadde nel 2009 (Legge Delega n 42/2009).

Non fu vero federalismo in effetti ma una diversa applicazione dell’Articolo 119 della Costituzione. Lo scopo era assicurare congrue risorse economiche agli enti locali (Comuni, Regioni), per farlo si concesse loro l‘accesso a alcuni tipi di entrate fiscali. Anche questo percorso è ancora in divenire, il capolinea è lontano.

All’oggi nessuno si sente di affermare che quello delle Autonomie è un percorso consolidato ne tantomeno concluso.

Che dire gli Enti locali hanno colto l’occasione delle autonomie? “poche volte sì per fortuna, spesso invece no preferendo il comodo grigiore del gestire l’esistente senza introdurre novità o miglioramenti degni di nota”.

Ancora una volta le rivoluzioni non si fanno per legge, camminano sulle gambe delle persone, nel nostro caso i Burocrati. 

Le responsabilità della P.A. e dei Burocrati

 

Per concludere la serie di articoli che trattano del rapporto Burocrazia e Costituzione non resta che un accenno a un ulteriore principio Costituzionale, quello della Responsabilità della Pubblica Amministrazione secondo il quale Stato e Enti Pubblici sono responsabili per i fatti compiuti dai loro dipendenti.

Inoltre va anche detto come il legislatore abbia anche previsto che funzionari ed amministratori pubblici rispondano delle loro scelte ed azioni:

  • Responsabilità Civile: danneggiamento di interessi interni o esterni alla P.A.
  • Responsabilità Penale: in caso di reati
  • Responsabilità Amministrativo contabile: quando causa danni erariali
  • Responsabilità Disciplinare: infrazione ai codici di comportamento e obblighi dei contratti collettivi
  • Responsabilità Dirigenziale: mancato raggiungimento degli obiettivi e/o non rispetto delle direttive, entrambi fissati dall’organo Politico di riferimento.

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Tag: , , Last modified: 9 Agosto 2023